LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2-08-1993 REGIONE PUGLIA
<< Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 108 del 6 agosto 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I GENERALITA'
ARTICOLO 1 (Oggetto della legge) 1.
In attuazione della legge 17 maggio 1993, nº 217, la presente legge disciplina
l' attività delle strutture ricettive extralberghiere.
ARTICOLO 2 (Definizione delle strutture)
1. Sono definite strutture extralberghiere:
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù ;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici.
ARTICOLO 3 (Case per ferie)
1. Sono << case per ferie >> le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno di persone o gruppi e gestite. al di fuori dei canali normali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza
scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri
adempimenti e loro familiari.
ARTICOLO 4 (Ostelli per la gioventù )
1. Sono << ostelli per la gioventù >> le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
ARTICOLO 5 (Affittacamere)
1. Sono << esercizi di affittacamere >> le strutture composte da
non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti di
uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere superiore a n. 12 posti
letto.
3. L' attività di affittacamere può essere esercitata in modo
complementare rispetto all' esercizio di ristorazione qualora sia svolta da
un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.
ARTICOLO 6 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono << case e appartamenti per vacanze >> gli immobili arredati
e gestiti in forma imprenditoriale per l' affitto ai turisti di almeno tre case
o appartamenti senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di
alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi
validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette
giorni.
2. Ai sensi dell' art. 2082 del codice civile si considera gestione imprenditoriale
l' attività economica organizzata e non occasionale per l' affitto di
appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi
di lavoro, affari, studio ed altri simili.
ARTICOLO 7 (Alloggi agrituristici)
1. Sono << alloggi agrituristici >> i locali siti in fabbricati
rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici,
singoli o associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale degli operatori
agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 cc, esercitano un' attività
diretta alla coltivazione del fondo.
2. L' attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori
agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'
attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente
sull' agriturismo.
3. Non possono essere adibite all' attività di ospitalità persone
non appartenenti al nucleo familiare dell' imprenditore o normalmente conviventi
con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell' art. 239 bis cc.
TITOLO II CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONALI
ARTICOLO 8 (Case per ferie)
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti
igienico - sanitari comunali.
2. In particolare devono avere:
una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di
mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento
di superficie di mq 4 per ogni letto in più . Qualora il tipo di utenza
della struttura lo consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un
altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Per
il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letti effettivi;
un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo
ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere
dotate di servizi igienici privati;
l' arredamento minimo per le camere da letto deve essere composto da: letto,
sedia o sgabello, scomparto armadio per perona, cestino rifiuti per camera;
locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala pranzo, dimensionato
nel rapporto minimo di mq 0,50 per ogni posto letto effettivo;
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le
prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
impianti elettrici conformi alle norme ENPI - CEI;
cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicato dall' autorità
sanitaria. che potrà richiedere, in relazione all' ubicazione, dimensioni
ed utenza dei complessi, l' allestimento di un locale per infermeria;
telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori separati per
uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni,
si applicano le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal
RD 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.
ARTICOLO 9 (Ostelli per la gioventù )
1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le stesse caratteristiche
tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8 della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione
dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi
atti all' appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di
socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari
strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome
modalità organizzative, nell' ambito e sotto la responsabilità
del titolare dell' autorizzazione.
ARTICOLO 10 (Affittacamere)
1. I locali destinati all' esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione del regolamento
comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione
familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo
della camera:
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta
alla settimana; - cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza
attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario
completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o
doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l' arredamento minimo deve essere costituito da:
letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
ARTICOLO 11 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Le strutture destinate all' attività ricettiva per case e appartamenti
per vacanze devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti
dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.
2. L' utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di
destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati
i seguenti servizi essenziali:
pulizie delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;
fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
assistenza di manutenzione delle unità abitative, di riparazione e di
sostituzione di arredi non funzionali;
servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanza non può , comunque,
comprendere la somministrazione di cibi e bevande nè l' offerta di servizi
centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
ARTICOLO 12 (Alloggi agrituristici)
1. I locali destinati all' esercizio di attività agrituristica devono
garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per
ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie
previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso
diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'
imprenditore agricolo o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere
dotati di un servizio igienico - sanitario completo di wc con acqua corrente,
lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso
le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell' imprenditore
agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l' arredamento minimo deve essere costituito da:
letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.
5. L' utilizzo di immobili rurali per l' esercizio di alloggio agrituristico
non comporta modifiche di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell'
azienda ed essere siti, di norma, nell' ambito domestico dell' imprenditore
o in contiguità dello stesso in modo da consentire un rapporto costante
di ospitalità .
7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande
di prodotti propri o di quelli tipici locali.
TITOLO III OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 13 (Autorizzazione di esercizio)
1. Per ottenere l' autorizzazione all' esercizio delle strutture ricettive
extralberghiere di cui all' art. 2 della presente legge, i titolari o i gestori
di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita
domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della
presente legge.
ARTICOLO 14 (Case per ferie e ostelli per la gioventù )
1. L' esercizio dell' attività ricettiva delle case per ferie e degli
ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale,
previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
i soggetti che possono utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti
artt. 3 e 4 della presente legge;
il tipo dei servizi in rapporto alle finalità cui la struttura è
finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;
le tariffe;
la durata minima della permanenza degli ospiti;
il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare
ai giovani in transito;
il regolamento per l' uso della struttura;
il tipo di gestione che deve garantire l' uso delle strutture e la calmierazione
dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il
complesso;
le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi
degli ostelli per la gioventù periodi in cui sono occupati dall' utenza
giovanile;
i periodi di apertura.
2. L' autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione
di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e alle altre che
possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata
con il Comune.
3. Oltre all' autorizzazione di cui al precedente comma, il Comune può
rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi, apposito <<
nulla - osta >> all' utilizzo degli immobili non destinati abitualmente
alla ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni
e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni.
ARTICOLO 15 (Esercizi di affittacamere) 1
. Chi intende esercita l' attività di affittacamere deve chiedere preventiva
autorizzazione al Comune competente per territorio.
2. Ai sensi dell' art. 6 del DPR n. 375 del 4- 8- 88, qualora l' attività
di affittacamere venga esercitata nei modi previsti dall' ultimo comma del precedente
art. 5 della seguente legge, il titolare dell' esercizio è obbligato
ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio
previsto dall' art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
3. Nell' autorizzazione comunale devono essere specificati i seguenti elementi:
generalità del titolare dell' esercizio;
numero ed ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva; - numero
dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene offerta l' ospitalità ;
classificazione;
eventuale servizio di ristorazione.
ARTICOLO 16 (Case e appartamenti per vacanze)
1. L' attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma
imprenditoriale è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune competente
per territorio ove sono ubicati gli immobili.
2. Nell' autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:
generalità del richiedente;
generalità del rappresentante legale della gestione, qualora l' attività
non sia esercitata direttamente dal titolare dell' immobile;
periodi di attività dell' esercizio;
caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze
è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche
delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dell' attività ricettiva di cui al presente
articolo è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge 27 maggio 1983, n.
217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse
locale, o per particolari periodi dell' anno, il Sindaco può , con singoli
provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti stabiliti dal 1o comma
del precedente art. 6.
ARTICOLO 17 (Alloggi agrituristici)
1. L' esercizio dell' attività agrituristica è soggetta ad autorizzazione
comunale.
2. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di esercizio l' interessato
deve dichiarare:
di essere iscritto nell' apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
generalità del dichiarante;
caratteristiche e dimensioni dell' azienda agricola;
numero e ubicazione dei vani destinati all' attività ricettiva;
numero dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60
giorni l' anno;
prezzi massimi che s' intendono praticare per ogni servizio e prestazione.
TITOLO IV NORME COMUNI
ARTICOLO 18 (Accertamenti dei requisiti)
1. Il Comune provvede al rilascio dell' autorizzazione per l' esercizio delle
attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver
accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti
nonchè di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi
di PS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:
sopralluoghi diretti di personale tecnico all' uopo abilitato;
dichiarazione, sottoscritta dall' interessato e controfirmata da un tecnico
abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell' impiantistica
connessa agli specifici requisiti tecnico - funzionali.
ARTICOLO 19 (Rinnovi e dichiarazioni annuali)
1. L' autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente,
a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull' atto originale,
previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute
a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 20 (Comunicazioni del provvedimento)
1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione
all' Assessorato regionale al Turismo e all' Ente Turistico competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni.
ARTICOLO 21 (Diffida, sospensioni, revoca)
1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica
Sicurezza, l' autorizzazione all' esercizio delle attività ricettive
disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti
casi:
qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
qualora l' attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi
per i quali era stata rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla
diffida e alla successiva sospensione temporanea dell' autorizzazione.
ARTICOLO 22 (Cessazione temporanea dell' attività ricettiva)
1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della
presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione
dell' attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea dell' attività non può
essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di
altri sei mesi. Decorso tale termine l' attività si intende definitivamente
cessata.
ARTICOLO 23 (Riepiloghi annuali)
1. Il Comune è tenuto a trasmettere all' Assessorato regionale al Turismo
e all' Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture
ricettive in attività .
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente
entro il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 24 (Denuncia e pubblicità dei prezzi)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente
legge devono presentare all' Amministrazione provinciale competente per territorio
e, per conoscenza, all' Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei
prezzi nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, nº
284 e dall' art. 4 del Decreto del 16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma dell' art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata
o incompleta comunicazione della denuncia dei prezzi entro i termini previsti
comporta l' implicita conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso,
l' applicazione delle sanzioni di cui all' art. 30 della presente legge.
3. E' fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico,
nell' ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati
i prezzi conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente
articolo.
4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in
italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni
della Regione e vengono forniti dall' Amministrazione provinciale competente
per territorio.
ARTICOLO 25 (Classificazione e comparazione ai fini tributari)
1. Gli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere sono classificati
dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo
n. 230 del 22- 6- 1991, lettera f), numero d' ordine 7.
ARTICOLO 26 (Denuncia dei dati statistici)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente
legge devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo, all' Ente
turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del
flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 27 (Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dell' Autorità di Pubblica Sicurezza,
le funzioni di vigilanza e di controllo sull' osservanza delle disposizioni
previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. La regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla
presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o
avvalendosi del personale dell' Ente Turistico competente per territorio espressamente
incaricato dall' Assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 28 (Osservanza di norme statali e regionali)
1. E fatta salva l' osservanza di norme statali e regionali che regolano l'
esercizio dell' attività ricettiva non prevista dalla presente legge
e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione
incendi ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l' uso e la tutela del
suolo.
ARTICOLO 29 (Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni)
1. L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni di cui
alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta l' esercizio della
vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo
art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia << Norme di
attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale >> e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 30 (Sanzioni)
1. Ferma restando l' applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio
una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma di L. 1.000.000 e L. 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 1o comma del precedente articolo
24 è soggetto al pagamento della sanzione da L. 500.000 a Lº 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1o comma dell' art. 24 della
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000
a Lº 500.000;
- l' omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4o comma dell'
art. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da Lº
250.000 a L. 500.000;
- l' applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni
previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi, comporta anche
il pagamento di una pena pecuniaria da Lº 500.000 a L. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 750.000.
2. E' soggetto all' applicazione di sanzioni amministrative, con il pagamento
della somma a Lº 1.500.000 a L. 3.000.000, il titolare di esercizio che
attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o con qualsiasi altro
modo, una denominazione o una insegna diversa da quella autorizzata oppure afferma
la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente esistenti.
3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all' art. 26 della presente
legge è soggetta alle sanzioni previste dall' art. 11 del DL 6 giugno
1989, nº 322.
ARTICOLO 31 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell' attività
ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti
di cui alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate <<
esercizi di affittacamere >> e << case e appartamenti per vacanze
>> devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura
per ottenere l' autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia,
in quanto compatibile, alla normativa statale.
ARTICOLO 32 (Enti Turistici territoriali)
1. In attesa della riforma dell' intero settore turistico regionale, le competenze
attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio
vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione
delle Aziende di promozione Turistica( AAPPTT). La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data
a Bari, addì 2 agosto 1993
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