| Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 111
Pubblicato il 25 / 07 / 2001
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17
"Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast (affittacamere)".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge)
1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi
di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto
dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio
turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.
Art. 2
(Definizione dell'attività di Bed e Breakfast)
1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta
del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita,
destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto,
con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
Art. 3
(Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast)
1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione
familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e
bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a
ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua
calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce
modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari
o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella
medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o
di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché
l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri
di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve
possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti
(legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento
edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di
una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici
completi per unità abitativa.
Art. 4
(Adempimenti amministrativi)
1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di
iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio
prescritta dall'articolo 5 della L. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione
prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed
& Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio
attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) periodi di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma
4.
3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia
di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire
eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività
ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi
e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità
dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare
mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento
degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.
5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di
inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività
ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati,
entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia,
e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività
di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta
all'interno della struttura ricettiva.
Art. 5
(Marchio identificativo dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata
ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed & Breakfast"
in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli
iscritti all'Albo.
2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli
operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere
affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio
dell'attività.
Art. 6
(Sanzioni)
1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast,
in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai
Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo
5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati
ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata
dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le
eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o
statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno
dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio,
del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione,
elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.
5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune
e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione
minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche
secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. 11/1999.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 luglio 2001
Raffaele Fitto
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