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Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 23
Pubblicato il 15 / 02 / 2002
LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 1
"Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n.
135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione
Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001,
n. 135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo
del turismo.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti
dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva
dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse
componenti dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione
delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni
concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema
statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322;
d) istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo nell'ambito del
sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei
mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti
e agli operatori turistici;
e) realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente
nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici,
con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento
delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un
Comitato consultivo, del quale fanno parte l'Assessore regionale competente,
un rappresentante regionale dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM e i rappresentanti
di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato
e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.
Art. 3
(Programmi regionali)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale
25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali
e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda
in Italia e all'estero;
b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare
alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi
per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata
all'Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall'articolo 6, nonché
agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti
finalizzati allo sviluppo del turismo locale.
3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione
può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione
a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate
nelle materie di intervento regionali.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale
dell'anno di riferimento, la Giunta delibera l'assegnazione all'ARET delle
risorse vincolate da destinarsi specificatamente:
a) alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale
di promozione turistica locale;
b) al funzionamento dell'ARET.
TITOLO II
NORME REGIONALI
DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE
29 MARZO 2001, N. 135
Art. 4
(Valorizzazione e sviluppo
del sistema turistico regionale)
1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo
economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per
la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive
e tra popoli diversi.
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
4, della legge 135/2001, con regolamento dà attuazione ai principi
e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5
(Sistemi turistici locali)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione,
riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti
privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica
e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il
territorio e quelle dello sviluppo economico.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità
e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'industria e
con riferimento alle seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di
affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e
di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione
degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 135/2001;
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità
per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione
e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento
allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica
e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per
l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
TITOLO III
AGENZIA REGIONALE
DEL TURISMO (ARET)
Art. 6
(Organizzazione dell'ARET)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita,
con sede legale in Bari, l'ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale
della Regione.
2. L'ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera
quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica.
3. La gestione finanziaria dell'ARET è improntata a criteri di
imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura
del bilancio annuale in pareggio.
4. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARET
sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro
novanta giorni dalla nomina e sottoposto all'approvazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore al turismo. Il regolamento definisce
le norme di contabilità dell'ARET nel rispetto dei principi contenuti
nelle norme di contabilità regionale.
Art. 7
(Compiti dell'ARET)
1. L'ARET svolge attività di promozione locale, di qualificazione
e di sviluppo turistico del territorio regionale.
2. In particolare l'ARET:
a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta
degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati
di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali,
nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale
e regionale;
b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all'istituzione e
al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal
fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;
c) svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per la
predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti
da altri soggetti pubblici e privati;
d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici
locali;
e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione
Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica
regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei
dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
f) svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando
in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6;
g) collabora con l'Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione
e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito
dall'articolo 4;
h) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi
delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni
della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i) provvede all'istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni
turistiche pro loco e quant'altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio
1990, n. 27;
j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività
turistiche;
k) provvede all'accertamento dei requisiti di idoneità per l'abilitazione
all'attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla
tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;
l) provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo
culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;
m) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.
Art. 8
(Organi dell'ARET)
1. Sono organi dell'ARET:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio sindacale.
Art. 9
(Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta
dell'Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione
e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi
dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci
anni.
2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le norme sulla incompatibilità
previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.
3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile
ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà
modalità per l'espletamento di tale servizio, ivi compresi gli
aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale
dell'ARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla
Giunta regionale della sua attività.
5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla
Giunta regionale.
Art. 10
(Il Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno
con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore
generale dell'Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui
al comma 1.
3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati
per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla
Giunta regionale.
4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità
e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARET provvedendo,
inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore
al turismo, apposite relazioni annuali sull'attività svolta.
5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti
del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività
di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono
i requisiti in base ai quali sono stati nominati e non intervengono a
tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.
Art. 11
(Controllo sugli atti dell'ARET)
1. Il controllo sugli atti dell'ARET è esercitato in conformità
alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22
in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione.
La Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale al turismo,
esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell'ARET.
Art. 12
(Finanziamenti)
1. La dotazione finanziaria dell'ARET è determinata da:
a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico
capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
stabilito in relazione al piano di attività assegnato;
b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti
pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale
e destinati all'Agenzia;
d) finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca proposti
da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza
dell'ARET.
TITOLO IV
SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE
DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI,
BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
Art. 13
(Soppressione delle Aziende di promozione
turistica di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto)
1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai
sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione
con l'applicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell'ARET è commissario liquidatore delle
Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla
Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all'approvazione
dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati
dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale
è dichiarata l'estinzione delle Aziende di promozione turistica
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente
costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 23/1996 passano
alle dipendenze funzionali dell'ARET e i loro compiti vengono ridefiniti
con atto del Direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con gli enti partecipanti
agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento
del Direttore generale di cui al comma 3.
5. Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono
funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.
Art. 14
(Assegnazione beni all'ARET)
1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle
APT provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale può concedere in comodato all'ARET, per
le finalità delle presente legge, i beni residuati alla liquidazione
delle APT.
Art. 15
(Personale)
1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica
delle APT di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è
trasferito nel ruolo organico dell'ARET, definito con atto del Direttore
generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente
articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione
giuridica ed economica in godimento nonché l'anzianità già
maturata all'atto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ARET
è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue
successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro
dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 16
(Norme finanziarie)
1. All'onere annuo derivanti dall'applicazione della presente legge quantificato
in euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà
fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 4310.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione
dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 17
(Abrogazione)
1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto "Riordinamento dell'amministrazione
turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217", è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'insediamento del Direttore generale dell'ARET.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 febbraio 2002
RAFFAELE FITTO
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