Legge Nazionale 5 Dicembre 1985, n. 730.
Disciplina dell'Agriturismo.
ARTICOLO 1. - Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della
CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali
e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire
lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione
dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a
meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire
la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici,
a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo
rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti
tra la città e la campagna.
ARTICOLO 2. - Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività
di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro
familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo
svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme
di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico
e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'
azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e
lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
ARTICOLO 3. - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè
gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari
alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di
cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati
possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici
destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la
propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo
comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi
per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore
agricolo a fini dell'esercizio di attività agrituristiche. Il restauro
deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
ARTICOLO 4. - Determinazione di criteri e limiti dell'attività
agrituristica.
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda
e del fondo interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla presente
legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca
delle autorizzazioni di cui all'art. 8
ARTICOLO 5. - Norme igienico-sanitarie.
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La produzione, la preparazione,
il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive
modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 6. - Elenco regionale.
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio
delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente
legge. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'
autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da
una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto
la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515
e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in
leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma
precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art.
10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle
leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla
regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio
dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente
comma.
ARTICOLO 7. - Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività
agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita
domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte,
con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e
delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva,
dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono
praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri
e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la
documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all'art. 5 della
legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato
la materia, la domanda deve essere corredata, oltre chè dalla documentazione
di cui al precedente secondo comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno
l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo
ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa
documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
ARTICOLO 8. - Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta
giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia
la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento
della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo
comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività
nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione
medesima. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19,
commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 . Non si applicano le disposizioni di cui alla legge
16 giugno 1939, n. 1111.
ARTICOLO 9. - Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al
comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si
impegnano a praticare per l'anno in corso.
ARTICOLO 10. - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
di aree rurali.
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale
e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma
agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce
gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua
le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'art.
3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli
12, 13, 14 e 15. Il programma redatto sulla base delle proposte degli
enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle
riserve e dei parchi naturali e le associazioni e organizzazioni agrituristiche
operanti nella regione. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole
e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico
ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto
anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione
di alimenti e bevande.
Il programma trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministero del turismo e dello spettacolo.
ARTICOLO 11. - Attività di studio e di ricerca e formazione
professionale.
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio
e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la
formazione professionale.
ARTICOLO 12. - Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee
forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica
regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative
aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del
turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione
delle iniziative regionali.
ARTICOLO 13. - Interventi degli enti locali e piani integrati
di interventi straordinari.
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni,
o, in mancanza di questi i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente
interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi
regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari,
ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari
è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.
ARTICOLO 14. - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo.
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono
incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente
articolo, sentiti gli enti locali interessati anche in attesa dell'approvazione
del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone
di prevalente interesse agrituristico tenuto conto del piano di sviluppo
regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo
agricolo se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli
incentivi erogati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 15. - Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive
norme statutarie e delle norme di attuazione.
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